Art. 7

Servizi speciali ed accessori

In vigore dal 1 lug 1992
1. L'abbonato al servizio telex può utilizzare il proprio apparecchio terminale per inviare e ricevere telegrammi con le modalità prescritte dall'Amministrazione. 2. L'abbonato può altresì avvalersi dei servizi accessori messi a disposizione dall'Amministrazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-7

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