Art. 8

Conservazione e custodia degli apparecchi terminali e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione

In vigore dal 1 lug 1992
Conservazione e custodia degli apparecchi terminali e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione 1. L'abbonato deve conservare e custodire, con ogni diligenza, gli apparecchi terminali ed i materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, di furto e incendio, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dell'abbonato. In tali ipotesi egli è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per la riparazione o la sostituzione degli apparecchi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-8

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