Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 17
Rimborso spese di accesso
In vigore dal 1 mag 1992
1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.
2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo psicologo abbia un recapito professionale privato nel comune sede del servizio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Unità sanitaria locale.
3. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del servizio. Rimane invece invariata qualora lo psicologo trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-17