Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali

Art. 20

Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

In vigore dal 1 mag 1992
(Esercizio del diritto di sciopero) (Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione) 1. Nel settore disciplinato dal presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146 del 12 giugno 1990, , comma 2, le prestazioni che la Unità sanitaria locale non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza. 2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati, i sindacati firmatari dell'accordo concordano con le Unità sanitarie locali l'astensione dallo sciopero di almeno uno psicologo per ogni giorno di durata dello sciopero. 3. Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'. 5. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-20

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