Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 21
Rapporti tra lo psicologo convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Unità sanitaria locale
In vigore dal 1 mag 1992
1. Il dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Unità sanitaria locale, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attività degli psicologi convenzionati procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. Gli psicologi convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-21