Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali

Art. 19

Diritti sindacali

In vigore dal 1 mag 1992
1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di n. 2 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti titolari di incarico ai sensi del presente accordo. 2. Il numero dei professionisti iscritti titolari di incarico è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei professionisti a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Unità sanitarie locali, la trattenuta della quota sindacale. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-19

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