Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali

Art. 14

Prolungamento dell'orario di servizio

In vigore dal 1 mag 1992
1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo lo psicologo si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, deve richiedere specifica autorizzazione alla Unità sanitaria locale, la quale provvede altresì ad indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio. 2. Allo psicologo interessato è corrisposto il compenso orario di cui all', commi 1 e 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-14

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