Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 14
Prolungamento dell'orario di servizio
In vigore dal 1 mag 1992
1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo lo psicologo si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, deve richiedere specifica autorizzazione alla Unità sanitaria locale, la quale provvede altresì ad indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.
2. Allo psicologo interessato è corrisposto il compenso orario di cui all', commi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-14