Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 13
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 1 mag 1992
1. L'Unità sanitaria locale provvede ad assicurare i professionisti incaricati contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede di servizio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) - per la responsabilità verso i terzi
- L. 1.500.000.000 per sinistro
- L. 1.000.000.000 per persona
- L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali
b) - per gli infortuni
- L. 1.000.000.000 per morte o invalidità permanente
- L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per
invalidità temporanea e con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo all'inizio della invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-13