Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali

Art. 12

Gravidanza e puerperio

In vigore dal 1 mag 1992
1. Alla professionista confermata nell'incarico che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo