Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 12
12 / 22Gravidanza e puerperio
In vigore dal 1 mag 1992
1. Alla professionista confermata nell'incarico che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-12