Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali

Art. 9

Commissione regionale di disciplina

In vigore dal 1 mag 1992
1. È istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta di: a) - l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) - un membro in rappresentanza delle Unità sanitarie locali, designato dall'A.N.C.I. regionale; c) - un membro in rappresentanza della Unità sanitaria locale che ha proceduto al deferimento; d) - tre psicologi incaricati nell'ambito della regione, designati dall'Ordine regionale su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo. 2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 provvede, in via autonoma, l'assessore regionale alla sanità. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo designato dall'assessore regionale alla sanità. 4. La commissione di disciplina, che ha sede presso l'assessorato regionale alla sanità, è competente ad esaminare i casi degli psicologi deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento. 5. Allo psicologo deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda. 6. La commissione è validamente riunita quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 7. In caso di parità dei voti prevale la proposta più favorevole all'incolpato. 8. La commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone alla Unità sanitaria locale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: - richiamo: per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall' dell'accordo; - diffida: per violazione dei doveri di comportamento derivanti dall'accordo; - sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni: a) recidiva per inandempienze già oggetto di richiamo o diffida; b) gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; c) mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito del servizio; d) omessa segnalazione di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell' dell'accordo; - revoca dell'incarico per: a) instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la Unità sanitaria lo- cale abbia accertato gravissime responsabilità; b) recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto. 9. La deliberazione è comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Unità sanitaria locale che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare alle altre Unità sanitarie locali della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, qualora lo psicologo sia titolare di altro incarico presso le stesse. 10. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo. 11. Il professionista che abbia riportato una condanna non irrevocabile per delitto di particolare gravità secondo il comune sentire sociale è deferito alla commissione di disciplina ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione dell'incarico fino alla pronuncia della sentenza definitiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-9

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