Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 6
Mobilità
In vigore dal 1 mag 1992
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la Unità sanitaria locale può adottare provvedimenti di mobilità nell'ambito dello stesso comune, sentito lo psicologo interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso.
2. Se il provvedimento comporta mobilità da un Comune all'altro della Unità sanitaria locale o variazioni nelle modalità di accesso è ammessa opposizione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la Unità sanitaria locale deve pronunciarsi entro 30 giorni.
4. La mancata accettazione della nuova località di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico.
5. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura l'Unità sanitaria locale assicura l'impiego temporaneo dello psicologo in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. 6. Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le Unità sanitarie locali competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attività dello psicologo presso una sola Unità sanitaria locale o un solo posto di lavoro.
7. Il trasferimento dello psicologo da un presidio a un altro della stessa Unità sanitaria locale o di altra Unità sanitaria locale può avvenire anche su domanda del professionista, previa intesa tra le Unità sanitarie locali interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-6