Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali

Art. 4

Massimale orario - Limitazione

In vigore dal 1 mag 1992
1. L'incarico può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ex articolo 47 della legge n. 833/78 ed è espletabile presso più Unità sanitarie locali. 2. In ogni caso la somma delle ore di attività svolta in base all'incarico disciplinato dalle presenti norme e di altra attività compatibile non può superare l'impegno orario settimanale di cui al comma 1. 3. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, l'assessorato regionale alla sanità tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale sono registrati i nominativi di tutti gli psicologi incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna Unità sanitaria locale e l'anzianità di incarico. 4. Di ogni mutamento del servizio cui lo psicologo sia stato assegnato, del numero delle ore di attività e delle modalità di svolgimento dell'orario, le Unità sanitarie locali danno comunicazione all'assessorato regionale alla sanità, indicandone la decorrenza. 5. In relazione a particolari esigenze dei professionisti, specie nel periodo estivo, può essere concordata con l'Unità sanitaria locale la concentrazione in un solo mese dell'orario di attività che i singoli professionisti dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i professionisti che svolgono più di 24 ore di attività settimanale può consentirsi la concentrazione nell'arco di due mesi dell'orario che essi dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazioni nei pagamenti mensili, può essere consentito peraltro solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche volontarie sostituzioni tra gli psicologi titolari di incarico interessati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-4

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