Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali

Art. 5

Compiti e doveri dello psicologo

In vigore dal 1 mag 1992
1. Lo psicologo incaricato deve: a) - svolgere la propria attività profesisonale, come definita dalla legge 18.2.1989 n. 56, attenendosi alle modalità indicate nella lettera di incarico e secondo le indicazioni di responsabile dell'unità operativa alla quale è addetto, esponendo anche per iscritto, le proprie competenti valutazioni; b) - partecipare alle attività si studio, di programmazione e di indagini statistiche; c) - attenersi alle disposizioni che l'Unità sanitaria locale emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali; d) - attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; e) - osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico. 2. L'osservanza dell'orario è assicurata con le stesse procedure in atto per il personale dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze dello psicologo inadempiente. 4. Ripetute e non occasionali inosservanze dell'orario sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva o persistenza, lo psicologo viene deferito alla commissione di cui all' per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 5. Lo psicologo incaricato è tenuto a segnalare annualmente entro il 15 febbraio all'Unità sanitaria locale competente e all'assessorato regionale alla sanità se siano intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato nella domanda di conferma. La comunicazione deve essere inviata anche in caso negativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-5

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