Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 16
Compenso per l'esercizio di attività psicoterapeutica
In vigore dal 1 mag 1992
1. In attesa di una disciplina unitaria dei rapporti con tutti i professionisti abilitati all'espletamento di attività psicoterapeutica, allo psicologo che, ai sensi degli della legge 18.2.1989 n. 56, svolga anche attività psicoterapeutica, è corrisposto un compenso aggiuntivo di L. 2.750 per ora di incarico destinata a tale attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-16