Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 18
Riscossione delle quote sindacali
In vigore dal 1 mag 1992
1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle Unità sanitarie locali presso le quali gli psicologi prestano la propria attività e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari o postali intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati è inviato l'elenco degli psicologi a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con indicazione dell'importo delle relative quote.
2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Unità sanitarie locali da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.
3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-18