Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo II
Art. 12
Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi
In vigore dal 24 mar 1992
1. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, l'U.S.L. può dar luogo a riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese.
2. In seguito a soppressione del servizio, l'incarico è revocato nei confronti del medico che, nell'ambito della U.S.L. vanti la minore anzianità ai sensi del presente Capo II.
3. I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente Capo II sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all' nella persona del suo presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-12