Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo II
Art. 16
Sostituzioni
In vigore dal 24 mar 1992
1. Alle sostituzioni dei medici confermati che per giustificato motivo si assentino dal servizio l'U.S.L. provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria di cui all' con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'U.S.L. che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato.
2. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare e deve intendersi automaticamente revocato nel caso che al supplente sia conferito un incarico ai sensi dell'.
3. Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-16