Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo II

Art. 14

Cessazione e sospensione dell'incarico

In vigore dal 24 mar 1992
1. L'incarico può cessare per rinuncia del medico da comunicare all'U.S.L. a mezzo lettera raccomandata A.R.. 2. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta del medico l'U.S.L., valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'U.S.L. procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato: a) - per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) - per sopravvenuta e contestata incompatibilità ai sensi dell', con esclusione del comma 1, lettere a) e b), comma 1 lettera c), nei casi disciplinati dall' comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 316 del 28.9.1990, e comma 1 lettera h); c) - per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall' in caso di malattia; d) - per compimento del 65' anno di età; e) - per incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dall'amministrazione regionale e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della Facoltà di Medicina della città capoluogo della regione o di regione limitrofa. 5. L'incarico è sospeso in caso di emissione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della U.S.L. ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. È altresì sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'U.S.L. deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all' per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. Nel caso previsto dal comma precedente la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di disciplina di cui all'. 7. L'incarico è altresì sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo