Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo II

Art. 15

Trasferimenti

In vigore dal 24 mar 1992
1. Il trasferimento dei medici da un servizio all'altro entro lo stesso ambito zonale può avvenire a domanda dell'interessato o d'ufficio, su determinazione delle UU.SS.LL. interessate. 2. Per il trasferimento a domanda, l'interessato deve farne contestuale richiesta alle UU.SS.LL. di provenienza e di destinazione. La domanda è proponibile dopo che siano trascorsi due anni da eventuale precedente trasferimento. 3. L'U.S.L. di destinazione deve dare comunicazione al comitato zonale della disponibilità del posto da ricoprire mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento; nel caso di più medici interessati, prevale l'anzianità di incarico; in subordine l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la maggiore età. 4. Ove sia possibile in relazione alle disponibilità orarie il medico è trasferito all'U.S.L. di destinazione con il medesimo numero di ore di cui era titolare nell'U.S.L. di provenienza. 5. I trasferimenti d'ufficio sono a tempo indeterminato o per periodi di tempo non inferiori a dodici mesi; essi devono essere giustificati o dall'opportunità di unificare in una sola zona le prestazioni del sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di servizi. 6. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico a tempo indeterminato viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attività già assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione è determinato dall'U.S.L. d'intesa con il medico. 7. Avverso i provvedimenti di trasferimento di ufficio è ammesso motivato ricorso da parte dell'interessato al competente organo dell'U.S.L. entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento di formale comunicazione delle condizioni di trasferimento. 8. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. La decisione è adottata entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. 9. Il medico trasferito, a domanda o di ufficio, conserva l'anzianità maturata nel servizio di provenienza. 10. Le procedure di trasferimento sono avviate prima di far luogo agli aumenti di orario () o al conferimento di nuovi incarichi (). 11. Nel caso di non agibilità temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'U.S.L. assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per l'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-15

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