Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo II

Art. 9

Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato

In vigore dal 24 mar 1992
1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari di incarico ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 504/87. 2. I comitati zonali aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei fogli informativi di cui all', l'elenco dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di sopraggiunte incompatibilità e le limitazioni dell'attività oraria in rapporto allo svolgimento di altre attività compatibili. 3. Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno essere comunicati entro 30 giorni dal Presidente del comitato all'U.S.L. interessata, per i provvedimenti di competenza. 4. L'elenco suddetto è trasmesso alle UU.SS.LL. e agli uffici regionali preposti all'attuazione del presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-9

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