Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo I
Art. 6
Conferimento dell'incarico
In vigore dal 24 mar 1992
1. L'incarico conferito ai sensi del presente accordo cessa per:
a) - scadenza del termine indicato nella lettera di incarico;
b) - insorgenza di un motivo di incompatibilità;
c) - provvedimento adottato ai sensi dell';
d) - emissione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di
divieto di dimora nel territorio della U.S.L. ove il sanitario
deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura;
e) - condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito
con la reclusione;
f) - sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo
professionale;
g) - incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita
commissione costituita da un medico designato dalla U.S.L., da un medico designato dall'interessato e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della provincia o di provincia limitrofa;
h) - recesso del medico, da comunicare all'U.S.L. interessata con
preavviso di almeno trenta giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-6