Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo I

Art. 7

Assenze giustificate senza diritto a compenso

In vigore dal 24 mar 1992
Ferma la durata dell'incarico conferito, l'assenza del medico, senza diritto a compenso, è giustificata se dovuta a: a) - documentata malattia o infortunio; b) - servizio militare o sostitutivo servizio civile; c) - gravi e documentati motivi di natura familiare; d) - documentata partecipazione ad esami e concorsi; e) - gravidanza e puerperio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-7

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