Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo I
Art. 7
Assenze giustificate senza diritto a compenso
In vigore dal 24 mar 1992
Ferma la durata dell'incarico conferito, l'assenza del medico,
senza diritto a compenso, è giustificata se dovuta a:
a) - documentata malattia o infortunio;
b) - servizio militare o sostitutivo servizio civile;
c) - gravi e documentati motivi di natura familiare;
d) - documentata partecipazione ad esami e concorsi;
e) - gravidanza e puerperio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-7