Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo I

Art. 5

Doveri e compiti del medico

In vigore dal 24 mar 1992
1. Il medico incaricato deve: a) - attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali; b) - attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; c) - svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, agli orari ed alla tipologia dell'attività; d) - osservare l'orario di attività. 2. L'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure identiche a quelle adottate per il personale medico dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia saranno motivo di deferimento alla commissione di cui all', previa contestazione scritta al medico. 4. Laddove ricorrano esigenze del servizio il medico è tenuto, a richiesta della U.S.L. a svolgere la propria attività anche al di fuori dei presidi della U.S.L. medesima. In tal caso al medico che debba avvalersi del proprio automezzo per i conseguenti spostamenti spetta, oltre ai compensi di cui all' un rimborso pari a un quinto del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-5

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