Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo I
Art. 5
5 / 34Doveri e compiti del medico
In vigore dal 24 mar 1992
1. Il medico incaricato deve:
a) - attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) - attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
c) - svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività
sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di
affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, agli orari ed alla tipologia dell'attività;
d) - osservare l'orario di attività.
2. L'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure identiche a quelle adottate per il personale medico dipendente.
3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia saranno motivo di deferimento alla commissione di cui all', previa contestazione scritta al medico.
4. Laddove ricorrano esigenze del servizio il medico è tenuto, a richiesta della U.S.L. a svolgere la propria attività anche al di fuori dei presidi della U.S.L. medesima. In tal caso al medico che debba avvalersi del proprio automezzo per i conseguenti spostamenti spetta, oltre ai compensi di cui all' un rimborso pari a un quinto del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-5