Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo II
Art. 10
Aumenti di orario
In vigore dal 24 mar 1992
1. L'U.S.L., qualora intenda conferire un incarico di medicina dei servizi, prima di attuare le procedure di cui all', sentito il comitato zonale, interpella i medici titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano espresso la propria disponibilità e assegna, fermo rimanendo il massimale orario di cui all', l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa U.S.L. secondo l'ordine di anzianità di incarico. A parità di anzianità di incarico prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la maggiore età.
2. In caso di indisponibilità o di ulteriore necessità i suddetti criteri di priorità sono estesi ai medici incaricati a tempo indeterminato operanti nelle altre UU.SS.LL. dello stesso ambito zonale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-10