Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo I

Art. 8

Trattamento economico

In vigore dal 24 mar 1992
1. Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo I spetta per ogni ora di attività professionale effettivamente svolta, un compenso nella misura di cui all', comma 1, lettera a)1. 2. Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto è maggiorato nella misura del 30%. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 5O%. 3. Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all' lettera b). 4. Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le UU.SS.LL. versano il contributo Enpam nella misura e con le modalità di cui all' lettera d). 5. Ai medici di cui al presente Capo I si applicano gli (sostituzioni), 21 (rimborso spese di accesso), 24 (assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi), 27 (esercizio del diritto di sciopero), 29 (commissione di disciplina) e 32 (riscossione quote sindacali).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-8

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