Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo I
Art. 8
Trattamento economico
In vigore dal 24 mar 1992
1. Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo I spetta per ogni ora di attività professionale effettivamente svolta, un compenso nella misura di cui all', comma 1, lettera a)1.
2. Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto è maggiorato nella misura del 30%. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 5O%.
3. Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all' lettera b).
4. Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le UU.SS.LL. versano il contributo Enpam nella misura e con le modalità di cui all' lettera d).
5. Ai medici di cui al presente Capo I si applicano gli (sostituzioni), 21 (rimborso spese di accesso), 24 (assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi), 27 (esercizio del diritto di sciopero), 29 (commissione di disciplina) e 32 (riscossione quote sindacali).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-8