Art. 6 · Conferimento dell'incarico
Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo I

Art. 6

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Conferimento dell'incarico

In vigore dal 24 mar 1992
1. L'incarico conferito ai sensi del presente accordo cessa per: a) - scadenza del termine indicato nella lettera di incarico; b) - insorgenza di un motivo di incompatibilità; c) - provvedimento adottato ai sensi dell'; d) - emissione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della U.S.L. ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura; e) - condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione; f) - sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo professionale; g) - incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dalla U.S.L., da un medico designato dall'interessato e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della provincia o di provincia limitrofa; h) - recesso del medico, da comunicare all'U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-6