Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo II

Art. 17

Permesso annuale retribuito Congedo matrimoniale

In vigore dal 24 mar 1992
(Permesso annuale retribuito Congedo matrimoniale) 1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico confermato spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi, purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. 2. Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni. 3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso esso è concesso a condizione che l'U.S.L. possa provvedere al servizio. 4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo. 5. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito, quanti sono i mesi di servizio prestati. 6. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all'. 7. Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi continuativi, purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 8. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-17

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