Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo II

Art. 19

Assenze non retribuite

In vigore dal 24 mar 1992
1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'U.S.L. conserva l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio semprechè esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione. 2. In caso di servizio di leva o richiamo alle armi, il medico è ripristinato nell'incarico purchè ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di congedo. 3. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione, l'U.S.L. conserva l'incarico, a richiesta dell'interessato, per l'intera durata del mandato. 4. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni. 5. Ricorrenti assenze non retribuite sono valutate per eventuale segnalazione alla commissione di cui all' per i provvedimenti opportuni. 6. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in più posti di lavoro e ovvero o più UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente. 7. Nessun compenso è dovuto al medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-19

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