Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo II
Art. 24
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 24 mar 1992
1. L'U.S.L. provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilità professionali verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio semprechè agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'.
2. Il contratto è stipulato per i seguenti massimali:
- L. 1,5 miliardi per morte o invalidità permanente;
- L. 70.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno.
3. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-24