Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo II

Art. 27

Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

In vigore dal 24 mar 1992
1. Nei settori sanitari compresi nel campo di applicazione del presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, - comma 2, quelle rese nell'ambito dei servizi per la tossicodipendenza, di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina fiscale. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui agli dai medici individuati ai sensi dei commi successivi. 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente D.P.R. sono stabiliti, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuità delle prestazioni di cui al comma 1, nonché per la loro distribuzione sul territorio. 4. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al comma 3 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singola U.S.L. entro 15 giorni dalle intese regionali di cui allo stesso comma 3. 5. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4, le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni di cui al comma 1. 6. In conformità agli accordi di cui ai commi 3 e 4 le UU.SS.LL. individuano, in occasione di ciascuno sciopero della categoria, i nominativi dei medici in servizio tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 7. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validità per il periodo di vigenza del presente D.P.R. e conservano la loro efficacia sino alla definizione di nuovi accordi. 8. Il diritto di sciopero dei medici addetti alla medicina dei servizi è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 9. I medici che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adotta le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'. 10. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non effettuare azioni di sciopero: a) - nel mese di agosto; b) - dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) - dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 11. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-27

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