Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo II

Art. 25

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 24 mar 1992
1. Le regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini professionali e con i Sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento professionale obbligatorio dei medici incaricati. 2. Le Unità sanitarie locali provvedono all'attuazione dei corsi secondo le disposizioni di coordinamento e di indirizzo aventi ad oggetto i programmi, i metodi ed i tempi di svolgimento, la gestione economica dei corsi stessi, emanate dalla regione. 3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. 4. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL. 5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, al medico compete per tutta la durata del corso il compenso orario di cui all'. 6. La mancata non giustificata frequenza dei corsi di aggiornamento comporta la decadenza dall'incarico. 7. È in facoltà della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi ai medici convenzionati spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4' e 5'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-25

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