Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo II
Art. 30
Durata e funzionamento dei comitati e delle commissioni di disciplina
In vigore dal 24 mar 1992
1. I comitati consultivi di cui all' e le commissioni di cui all' sono istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi organismi, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo.
2. I comitati sono validamente riuniti quando è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Le commissioni sono validamente riunite quando sono presenti i due terzi dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all'incolpato.
4. Nell'ipotesi che non risultino ancora costituiti i comitati di cui all' del D.P.R. n. 504 del 17.9.1987, in attesa della costituzione dei comitati di cui all' del presente accordo i compiti ad essi attribuiti sono temporaneamente svolti dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato, d'intesa con i sindacati firmatari. L'assessore regionale può anche affidare provvisoriamente i compiti anzidetti al comitato zonale di cui all' del D.P.R. n. 316/90, integrato da due rappresentanti dei medici incaricati ai sensi del presente Capo II, designati unitariamente dai sindacati firmatari.
5. In attesa della costituzione delle commissioni di disciplina di cui all' i compiti ad esse affidati sono provvisoriamente svolti dalle commissioni di cui all'articolo 38 dell'accordo con i medici di medicina generale, (D.P.R. n. 314/90) integrate da due rappresentanti dei medici incaricati ai sensi del presente Capo II designati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo. In mancanza di tale indicazione entro trenta giorni dalla richiesta, la Federazione regionale provvede in via autonoma alla designazione dei due rappresentanti.
6. Gli esperti partecipano alla sedute della commissione di disciplina senza diritto di voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-30