Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo II
Art. 33
Commissione professionale
In vigore dal 24 mar 1992
1. In ogni regione è costituita ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto , i seguenti compiti:
a) - definire gli standard medi assistenziali che tengono conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa lo- cale;
b) - definire il parametro di spesa regionale inteso come dato
indicativo per il comportamento responsabile del medico e per le commissioni professionali;
c) - fissare le procedure per la verifica di qualità
dell'assistenza tenendo conto degli standard assistenziali
definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
d) - stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici e alla commissione professionale il parametro di spesa regionale e lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL.
3. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, è presieduta dal presidente dell'Ordine dei medici della città capoluogo di regione ed è così costituita:
a) - 5 esperti qualificati nominati dalla regione, scelti tra
dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;
b) - 4 rappresentanti dei medici incaricati scelti dai membri di parte medica dei comitati consultivi zonali;
c) - 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.
4. La commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all', individua almeno due progetti di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza erogata nell'ambito della medicina dei servizi.
5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la commissione è tenuta ad operare anche su richiesta di una o più UU.SS.LL. In caso di inattività la commissione è convocata dall'assessore regionale alla sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-33