Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo II
Art. 31
Rapporti tra i medici convenzionati e la dirigenza sanitaria della U.S.L.
In vigore dal 24 mar 1992
(Rapporti tra i medici convenzionati e la dirigenza) sanitaria della U.S.L.)
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria erogata attraverso la medicina dei servizi, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I medici addetti alla medicina dei servizi sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-31