Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo II
Art. 26
Diritti sindacali
In vigore dal 24 mar 1992
1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di n. 4 ore settimanali per ogni gruppo di 100 iscritti titolari di incarico a tempo indeterminato.
2. Il numero dei medici iscritti titolari di incarico ai sensi del presente Capo II, è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale.
3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
4. Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui all'.
5. Nel caso che le riunioni dei comitati e delle commissioni di cui agli coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica spettano i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni.
6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-26