Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i mediciCapo II

Art. 26

Diritti sindacali

In vigore dal 24 mar 1992
1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di n. 4 ore settimanali per ogni gruppo di 100 iscritti titolari di incarico a tempo indeterminato. 2. Il numero dei medici iscritti titolari di incarico ai sensi del presente Capo II, è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui all'. 5. Nel caso che le riunioni dei comitati e delle commissioni di cui agli coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica spettano i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni. 6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-26

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