Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 20

Profilo geo-stratigrafico

In vigore dal 28 dic 1991
1. Le diagrafie rilevate nei pozzi devono essere tenute a disposizione della Sezione competente. 2. Entro 40 giorni dalla ultimazione della perforazione il titolare del permesso deve trasmettere all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente il profilo geo- stratigrafico del foro, corredato da grafici e notizie relativi alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti. 3. Il profilo definitivo sarà trasmesso entro 40 giorni dalla chiusura mineraria o dal completamento delle prove di produzione
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo