Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 20
Profilo geo-stratigrafico
In vigore dal 28 dic 1991
1. Le diagrafie rilevate nei pozzi devono essere tenute a disposizione della Sezione competente.
2. Entro 40 giorni dalla ultimazione della perforazione il titolare del permesso deve trasmettere all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente il profilo geo- stratigrafico del foro, corredato da grafici e notizie relativi alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.
3. Il profilo definitivo sarà trasmesso entro 40 giorni dalla chiusura mineraria o dal completamento delle prove di produzione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-20