Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 23
Rinvenimento di idrocarburi
In vigore dal 28 dic 1991
1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi in quantità significativa, il permissionario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.
2. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di rinvenimento di falde idriche dolci.
3. In entrambi i casi devono essere adottate le eventuali cautele e misure di sicurezza disposte dall'Ingegnere capo della Sezione competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-23