Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 23

Rinvenimento di idrocarburi

In vigore dal 28 dic 1991
1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi in quantità significativa, il permissionario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente. 2. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di rinvenimento di falde idriche dolci. 3. In entrambi i casi devono essere adottate le eventuali cautele e misure di sicurezza disposte dall'Ingegnere capo della Sezione competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-23

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