Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 25

Sospensione dei lavori di ricerca

In vigore dal 28 dic 1991
1. Il titolare del permesso può sospendere di propria iniziativa i lavori di ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia all'Ingegnere capo della Sezione competente per l'approvazione. 2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il permissionario non può sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dall'Ingegnere capo. 3. Avverso le decisioni dell'Ingegnere capo che neghi l'approvazione ed ordini l'immediata ripresa dei lavori o neghi l'autorizzazione, il permissionario può presentare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non riconosca l'esistenza di giustificati motivi per consentire la sospensione del provvedimento impugnato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-25

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