Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 21
Rinvenimento dei fluidi geotermici
In vigore dal 28 dic 1991
1. In caso di rinvenimento di fluidi geotermici il titolare del permesso deve darne comunicazione, entro 15 giorni, all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.
2. Salvo giustificati motivi, entro un anno dal completamento del pozzo devono avere inizio le prove di produzione che sono condotte con continuità sotto il controllo della Sezione competente, che può impartire prescrizioni in proposito.
3. Qualora nel corso delle prove di produzione, per la limitata quantità di fluidi da produrre, non sia programmata la reiniezione dei fluidi geotermici secondo le modalità di cui all', i fluidi stessi dovranno essere raccolti e trattati prima dello smaltimento in base a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-21