Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 16
Autorizzazione alla perforazione dei pozzi
In vigore dal 28 dic 1991
1. Il titolare del permesso, prima di dare inizio all'esecuzione di pozzi, deve presentare il programma esecutivo, per l'approvazione, alla Sezione competente.
2. Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare l'ubicazione dei pozzi, i temi di ricerca previsti, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio.
3. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 500 metri dalla linea di confine del permesso, salvo deroghe autorizzate dall'Ingegnere capo della Sezione competente, che peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore.
4. Il pozzo deve essere contrassegnato in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo. A tale contrassegno il titolare deve riferirsi in ogni occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l'Amministrazione.
5. Ricorrendone i presupposti, si applicano i commi 7 ed 8 dell' della legge.
6. Per i pozzi che ricadono in aree terrestri il titolare del permesso deve inoltre:
a) specificare e dettagliare, su carta in scala non inferiore a 1:25.000, gli eventuali vincoli esistenti nonché presentare uno schema esecutivo in scala non inferiore a 1:2.000, dell'area interessata dalla postazione e della relativa viabilità di accesso;
b) descrivere dettagliatamente con riferimento alla progettazione esecutiva:
- la localizzazione dei prelievi dei fluidi per la perforazione e dei relativi scarichi;
- la localizzazione dell'eventuale ricettore profondo qualora sia prevista la reiniezione dei reflui;
- la localizzazione delle postazioni di monitoraggio previste;
c) specificare le caratteristiche territoriali ed ambientali delle zone limitrofe alla postazione precisando;
- i dati sulla popolazione residente in tali zone;
- la quantificazione del carico previsto sulle infrastrutture esistenti (trasporto e viabilità, localizzazione delle discariche);
d) descrivere e quantificare gli impatti specifici in relazione al tipo di vincolo;
e) presentare uno studio particolareggiato riguardante:
- la costruzione delle opere temporanee di drenaggio e canalizzazione delle acque superficiali relative al piazzale ed il successivo ripristino del suolo al fine di limitare l'impatto ambientale.
- le opere di ripristino della superficie occupata dal piazzale qualora il pozzo risulti sterile e sia da chiudere minerariamente.
7. Per i pozzi in area marina il permissionario è tenuto:
a) a determinare l'ubicazione con sistema ottico o con radiolocalizzazione, trasmettendo alla Sezione competente il verbale relativo con la indicazione del metodo seguito;
b) a prevedere un idoneo programma di rilevamenti geofisici e geotecnici, qualora le caratteristiche del fondo marino non siano sufficientemente note.
8. Nel caso che l'ubicazione del pozzo ricada in aree marine assoggettate ai vincoli di cui all', il titolare del permesso deve specificare e dettagliare, su cartografia in scala adeguata, i tipi di vincoli esistenti.
9. Per la perforazione di pozzi in area marina orientali dalla terraferma, ove la postazione ricada in un titolo minerario vigente, l'Ingegnere capo comunicherà l'istanza relativa con il corredo degli atti al titolare dello stesso, imponendo un termine per le osservazioni. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato l'Ingegnere capo potrà comunque procedere alla autorizzazione.
10. L'Ingegnere capo, acquisiti i pareri delle altre amministrazioni statali e regionali competenti, o comunque decorsi 60 giorni dalla richiesta, decide in merito al programma presentato imponendo le eventuali prescrizioni.
11. Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-16