Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 17
Obblighi del permissionario nei confronti di altri titolari
In vigore dal 28 dic 1991
1. Il permissionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione delle operazioni relative al completamento di rilievi geofisici, accedano nell'ambito del proprio permesso di ricerca a seguito di autorizzazione dell'Ingegnere capo della Sezione competente che stabilisce le opportune cautele.
2. Al permissionario devono essere forniti, su sua richiesta, i dati rilevati durante le predette operazioni.
3. Il permissionario deve altresì consentire la posa di condotte debitamente autorizzate per il trasporto di fluidi geotermici o di idrocarburi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-17