Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 15
Autorizzazione ai rilievi geofisici
In vigore dal 28 dic 1991
1. Il titolare del permesso prima di dare inizio alle indagini geofisiche di cui all'articolo precedente deve presentare, per l'approvazione, il programma esecutivo alla Sezione competente, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso e in quale periodo di tempo.
2. L'inizio delle operazioni suddette non può avere luogo prima che l'Ingegnere capo della Sezione competente, acquisiti, ove lo ritenga necessario, i pareri delle amministrazioni dello Stato eventualmente interessate, abbia dato l'autorizzazione imponendo le eventuali prescrizioni da queste determinate.
3. Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della richiesta di parere l'Amministrazione potrà comunque procedere all'esame dell'istanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-15