Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 18
Stato di avanzamento dei lavori e conservazione campioni
In vigore dal 28 dic 1991
1. Il titolare del permesso è tenuto a comunicare, alla scadenza di ogni quadrimestre solare, all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente, le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati ottenuti.
2. Il permissionario è tenuto a conservare, a disposizione della Sezione competente, parte di ciascun campione raccolto rappresentativo delle rocce attraversate e dei fluidi o altre sostanze minerali rinvenuti, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi, nonché i risultati delle eventuali analisi effettuate.
3. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, la profondità di prelievo e la loro orientazione con individuazione delle estremità superiore ed inferiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-18