Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 14
Esercizio del permesso di ricerca
In vigore dal 28 dic 1991
1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto ad eseguire il programma di lavoro secondo le regole della buona tecnica, iniziando le indagini geologiche, geofisiche e geochimiche e le operazioni di perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di rilascio del permesso. Il titolare deve prendere ogni idonea misura per proteggere l'ambiente da effetti nocivi eventualmente risultanti dalle attività che è autorizzato a condurre.
2. Per l'esecuzione dei lavori di ricerca nell'ambito del permesso, il titolare può avvalersi anche dell'opera di imprese specializzate dandone comunicazione alla Sezione competente prima dell'inizio dei lavori. Il permissionario è responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.
3. Il titolare di permesso di ricerca ricadente, in tutto o in parte, in area marina deve poter disporre di apparecchiature affidabili per la localizzazione, con sistema ottico o con radiolocalizzazione, dei limiti in mare del permesso.
4. Nei casi di contestazione sulla ubicazione dei limiti in terraferma o qualora l'Ingegnere capo della Sezione competente lo reputi necessario, il titolare del permesso è tenuto ad effettuare, sotto il controllo dello stesso. Ingegnere capo ed in contraddittorio con i titolari di eventuali concessioni o permessi limitrofi, la ricognizione topografica sul terreno di parte o di tutto il perimetro del permesso, sia preliminarmente che nel corso della vigenza del permesso, con l'eventuale apposizione di pilastrini in muratura nei vertici. A conclusione dell'operazione suddetta, eseguita a spese dei titolari, è redatto apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti e vistato dall'Ingegnere capo. Il verbale ha valore di atto di verifica dei confini, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia del titolare del permesso e dei terzi interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-14