Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 24

Abbandono di pozzo sterile

In vigore dal 28 dic 1991
1. Il permissionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ingegnere capo della Sezione competente, che può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo. 2. In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato. 3. Avverso il provvedimento di rifiuto dell'Ingegnere capo il permissionario può avanzare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
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