Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 28

Modifiche al programma di lavoro

In vigore dal 28 dic 1991
1. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione per l'approvazione. 2. Qualora il nuovo programma comporti rilevanti variazioni allo stu- dio di valutazione di impatto ambientale, di cui all' della legge, il titolare è tenuto ad adeguare la documentazione già precedentemente presentata che sarà trasmessa alle Amministrazioni competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. 3. Il tempo necessario ai fini dell'istruttoria non viene computato nella durata complessiva del permesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-28

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