Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Titolo I

Art. 4

Capacità tecnica ed economica

In vigore dal 28 dic 1991
1. La capacità tecnica ed economica è valutata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di idonea documentazione presentata unitamente all'istanza dai soggetti richiedenti il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione. 2. Essa deve essere adeguata ai lavori di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all'eventuale realizzazione del progetto geotermico, e tale da garantire l'adempimento da parte del richiedente il titolo minerario, di tutti gli obblighi nei confronti dello Stato e dei terzi in genere, anche con riguardo alle opere di tutela e di recupero ambientali che si intendono eseguire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-4

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