Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Titolo I
Art. 4
4 / 72Capacità tecnica ed economica
In vigore dal 28 dic 1991
1. La capacità tecnica ed economica è valutata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di idonea documentazione presentata unitamente all'istanza dai soggetti richiedenti il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione.
2. Essa deve essere adeguata ai lavori di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all'eventuale realizzazione del progetto geotermico, e tale da garantire l'adempimento da parte del richiedente il titolo minerario, di tutti gli obblighi nei confronti dello Stato e dei terzi in genere, anche con riguardo alle opere di tutela e di recupero ambientali che si intendono eseguire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-4